RESPONSABILITÀ ED AZIONI DI RIVALSA



RESPONSABILITÀ
 

Il mancato rispetto delle disposizioni di legge e quindi delle norme di sicurezza degli impianti, può avere delle conseguenze determinanti ai fini del diritto alla salute sancito dalla Costituzione.

Sussistono delle sanzioni amministrative che possono essere applicate allorché venga accertato che non sono stati presi i provvedimenti idonei per impedire levento; in caso di danno esistono altresì delle responsabilità civili e penali ben precise che possono ricadere su chiunque spetti, in caso di non osservanza della legge.

La Legge n. 46/90 ha il pregio di aver definito i soggetti destinatari del precetto a partire dalla data del 13 marzo 1990; ma è doveroso rilevare che la legge, nel disporre ladeguamento degli impianti (comma 3, art. 7) alla regola darte, chiama in causa dei soggetti, che nella pluralità dei casi hanno già subito e/o subiscono la mancata osservanza delle leggi da parte degli operatori del settore e la completa assenza delle istituzioni che avevano ed hanno lobbligo di far rispettare le leggi.

Rifacendosi alle fasi legate alla nascita e alla vita degli impianti, la prima fase si chiude con la dichiarazione di conformità che attesta la rispondenza degli impianti alla regola darte, ed in tal senso le eventuali responsabilità e/o corresponsabilità ricadono sui soggetti» che hanno partecipato alla definizione e realizzazione degli impianti.

La seconda fase, legata alla vita degli impianti, coinvolge i soggetti incaricati alla relativa gestione e manutenzione, che hanno la responsabilità di operare in modo tale che gli impianti, conformi alla regola darte, abbiano nel tempo il grado di affidabilità e sicurezza iniziale.

Ma chi ha la responsabilità della mancata rispondenza alla regola darte di tutti gli impianti eseguiti prima del 13 marzo 1990?

La legge non ha affrontato il problema, che peraltro riveste un'importanza fondamentale, allorché si rifletta sul contenzioso che ne può conseguire.

Il DL 2 marzo 1993, n. 48 reiterato con il DL 28 aprile 1993, n. 130 prevede sanzioni amministrative da L. 500.000 a L. 5.000.000, nei confronti di:

-- proprietari dell'immobile;
-- amministratore di condominio per le utenze di uso comune;
o comunque
-- soggetti incaricati della gestione degli impianti.

il mancato adeguamento degli impianti alla regola darte, al di là delle sanzioni amministrative che ne possono derivare, determina delle responsabilità che possono coinvolgere i soggetti anche sul piano civile e penale.

L'obbligo giuridico di impedire levento ricade quindi su tutti coloro che sono coinvolti nella esecuzione di impianti a regola darte, nonché nella relativa gestione e manutenzione, per gli impianti eseguiti dopo il 13 marzo 1990, e sui soggetti indicati nei decreti legge su menzionati per quanto riguarda gli impianti preesistenti.




AZIONI Dl RIVALSA

Alla luce di quanto precedentemente detto, ciascuno deve adoperarsi affinché non ricadano su di lui le responsabilità di altri, ed in tal senso occorre far valere i propri diritti mediante le azioni di rivalsa consentite dall'ordinamento vigente.

L 'acquirente

Lacquirente, allorché venga accertata la mancata conformità degli impianti alla regola darte, può promuovere verso il venditore le azioni previste dal codice civile e/o quelle indicate nel DPR 24 maggio i 988, n. 224.

Tra le obbligazioni, del venditore (art. 1476 c.c.) sussiste quella di garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea alluso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (articoli 1490, 1578, 1667, 1668, 1669, 2226, 2254, 2922).

Qualora gli impianti non sono conformi alla regola darte e/o comunque devono essere adeguati, come disposto dalla Legge n. 46/90, si ha non solo una diminuzione del valore, ma in connessione allo status degli impianti, anche la possibilità di danno.

IL termine e le condizioni per lazione da parte del compratore verso il venditore sono strettamente connessi al tipo di vizio esistente.

Il compratore deve inviare denuncia al venditore entro 8 giorni dalla scoperta del vizio nell'unità abitativa o nelle parti comuni.

La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.

Lazione si prescrive in un anno dalla consegna; il compratore, che sia convenuto per lesecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzIa purché il vizio della cosa sia stato denunciato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna (art. 1495 c.c.).

Allorché trattasi di gravi difetti, per i quali la garanzia risulta valida 10 anni, la denuncia deve essere fatta entro un anno dalla scoperta.

Per danno da prodotti difettosi si applica quanto disposto dal DPR n. 224, la garanzia risulta valida 10 anni

L'acquirente può promuovere altresì le azioni previste dall'ordinamento per ottenere la documentazione amministrativa e tecnica relativa all'immobile (Regolamento di attuazione - art. 9, comma 3).
 

L'amministratore

Qualora l'assemblea e/o i proprietari non ottemperino ai vari adempi menti formali ed al pagamento degli oneri che derivano dall'attuazione del-la Legge n. 46/90, lamministratore deve mettere in atto tutte le azioni che occorrono per tutelare i condomini e nel contempo salvaguardare la propria responsabilità nell'ambito delle relative competenze.

In caso di volontà ostativa dell'assemblea, ad esempio, lamministratore è titolata a mettere fuori uso gli impianti che non presentano le necessarie caratteristiche di sicurezza.

In caso di mancato pagamento delle quote previste per ladeguamento degli impianti relativi alle parti comuni, lamministratore può ricorrere al decreto ingiuntivo senza alcuna autorizzazione da parte dell'assemblea.

L amministratore può altresì denunciare all' autorità giudiziaria quei condomini che eludono losservanza della legge, nell'ambito delle unità abitative, in considerazione del fatto che un difetto in un appartamento può ripercuotersi su altri condomini.
 

Il conduttore

Il conduttore o inquilino può rivalersi sul locatore, allorché gli impianti non siano conformi alla regola darte, e/o non gli venga consegnata la dichiarazione di conformità, completa della documentazione necessaria per la gestione e manutenzione ordinaria degli impianti.

Il conduttore può mettere in mora il locatore, ed eseguire eventualmente i lavori necessari, esercitando il diritto di rivalsa.

Il conduttore, comunque, non ha la facoltà di ritenere limporto delle opere eseguite direttamente dal relativo canone di affitto ed in tal senso deve ottenere una sentenza, un titolo che lo autorizzi (artt. 1575 e 1588 cc.). Per danno da prodotti difettosi il conduttore può avvalersi del DPR n. 224.
 

Costruttore edile

Allorché sussistano difformità e vizi dell'opera o gravi difetti, o danno per prodotti difettosi, il costruttore edile può agire in regresso verso il subappaltatore che ha eseguito gli impianti (artt. 1670,1228,1656,1667 cc.- DPR n. 224).