IMPIANTI ELETTRICI


LE NORMATIVE E LEGGI VIGENTI


GENERALITÀ
 

L'intento che si intende raggiungere è quello di porgere agli utenti gli elementi che sono alla base della « regola darte», nonché quelle nozioni necessarie ai fini della gestione, manutenzione e verifica degli impianti.
Si esamina le normativa e le leggi vigenti che costituiscono le base dei diritti e doveri che il cittadino deve conoscere nell'ottica di raggiungere e mantenere la necessaria sicurezza degli impianti.
Sussistano altresì delle sanzioni amministrative, e delle responsabilità civili e penali ben precise, che hanno un carattere prioritario nell'ambito di quelle decisioni operative che occorre prendere ai fini dell'adeguamento degli impianti preesistenti.



IL DPR N. 547/1955
IL DPR 547, nato nel lontano 27 novembre 1955, rappresenta un punto di riferimento importante nel settore della Sicurezza; mentre può apparire decaduto, in effetti la sua validità non solo permane ma risulta confermata dalle normative e leggi emesse successivamente.
Anche se alcuni contenuti tecnici del DPR risultano superati da successive norma CEI, assunte nel 1968 a valore di legge, in pratica permangono tutte le questioni di principio e le relative prescrizioni che sono alta base della sicurezza.

Nel lontano 1955 il decreto disponeva che:

Art. 7. Sono vietate dalla data di entrata in vigore del presente decreto la costruzione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di parti di macchine, di attrezzatura, di utensili e di apparecchi in genere, destinati al mercato interno, nonché la installazione di impianti, che non siano rispondenti alle norme del decreto stesso».

Art. 267. Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costruttive, devono essere costruiti, installati e manutanuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anormalità che si verifichino nel loro esercizio.

Il DPR quindi non solo ha indicato le caratteristiche dei materiali e tipologie impiantistiche, ma ha previsto controlli periodici per quelle parti importanza essenziale ai tini della sicurezza, quali ed esempio:

-- Art. 40. Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
-- Art.. 328. Impianto di « messa a terra»;
-- Art.. 338. Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosioni prevedendo altresì sanzioni di particolare rilievo.

Tuttavia la legislazione a seguire conferma limportanza e validità del DPR; purtroppo lapplicazione nel settore domestico è stata arbitrariamente limitata alle sole parti comuni, mentre doveva essere estesa anche all' unità abitative.

Il mancato rispetto del DPR ha determinato, ad esempio, la mancata realizzazione dell'impianto di terra nel 70% delle abitazioni.



LA LEGGE N. 186/1968

La Legge 10 marzo 1968, n. 186 consta dei seguenti due articoli:

Art. 1. Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti regola d'arte.
Art. 2. I materiali, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano a regola d'arte.

Come vedesi l'art. 1 sancisce il principio della regola darte, che può essere conseguita adottando anche normative diverse dalle norme CEI purché ne garantiscano un equivalente livello di sicurezza, mentre l'art. 2 riconosce alle norme CEI la rispondenza alla regola d'arte.

Considerato che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le leggi dello Stato. si deve arguire che almeno a partire dall'entrata in vigore di detta legge, tutti gli impianti corrispondano alla regola d'arte.

Purtroppo la realtà è completamente diversa, ed in particolare nel settore domestica» invece che regola darte si può asserire che la regola è stata messa da parte.


LA LEGGE N. 791/1977

La Legge 18 ottobre 1977, n. 791 costituisce l'attuazione della direttiva CEE del 19 febbraio 1973 relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad impianti utilizzatori fino a 1000 V c.a., ad eccezione di alcuni tipi di materiali contemplati in normative particolari.

La legge sancisce quindi il principio che tutti i materiali elettrici devono essere costruiti secondo le norme di sicurezza, ampliando così di fatto quanto indicato nell'art. 7 del DPR 547.

La legge stabilisce lobbligatorietà dei requisiti di sicurezza, attribuendone la definizione alle norme comunitarie armonizzate, e ne prescrive il progressivo recepimento nella legislazione italiana.

La legge definisce le procedure di accertamento» della rispondenza dei materiali alle norme di sicurezza prevedendo delle sanzioni per i produttori inadempienti.

Con detta legge nasce la dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore, che unitamente agli attestati di conformità rilasciati dagli Enti ed Istituti abilitati, costituisce quella base della regola darte richiamata nell'art. 7 della Legge n. 46/90.


IL DPR N. 224/1988

Il DPR 24 maggio 1988, n. 224 costituisce l'attuazione della direttiva CEE n. 88/374, e completa quanto indicato nella precedente Legge n. 791, chiarendo le responsabilità per danno da prodotti difettosi ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183.

Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto (art. 1) o, nel caso che il produttore non sia individuato, il fornitore» che ha distribuito il prodotto nell'esercizio della sua attività commerciale (art. 4).

In base all'art. 2 del DPR il prodotto è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile: si considera prodotto anche l'elettricità.

A meno che non sussista una colpa del danneggiato (art.10) la garanzia per danno provocato da prodotti difettosi è pari a IO anni (art. 14).

Nell'ambito della sicurezza, la garanzia sintende pari a 10 anni, in concomitanza all'art. 1669 del codice civile; il diritto al risarcimento si prescrive in 3 anni.


LA LEGGE N. 46/1990

Finalità

La Legge 5 marzo 1990 n. 46, è stata emanata allo scopo specifico di ottenere la necessaria sicurezza nel settore degli impianti per la salvaguardia del cittadino.

La legge impone la regola darte, quale base della installazione degli impianti, da adottarsi, quindi, nella fase di progettazione, esecuzione e relativa verifica, nonché un'adeguata gestione e manutenzione quale necessità di avere nel tempo impianti al livello di sicurezza iniziale.

Il legislatore, altresì, nella consapevolezza che molti impianti esistenti non possiedono il giusto livello di sicurezza, ne impone l'adeguamento, entro il 31 dicembre 1994. (poi dilazionata al 31 dic. 1998)

Le nuove norme introdotte coinvolgono sia coloro che devono ottemperare alla legge, che coloro che hanno lobbligo di farla osservare.

Per raggiungere il fine prefissato, la legge introduce delle nuove procedure che superano e lo integrano quelle esistenti; indica compiti e responsabilità a partire dal committente o proprietario, operatori del settore, soggetti accertatori ed infine utenti ed introduce altresì delle sanzioni di particolare rilievo.

Ambito di applicazione

La legge si applica nel caso di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione dei seguenti impianti:

a) impianti elettrici in genere;
b) impianti radiotelevisivi ed elettronici, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) impianti di riscaldamento e di climatizzazione;
d) impianti idrosanitari;
e) impianti per gas;
f) impianti di sollevamento;
g) impianti di protezione antincendio,

relativi agli edifici adibiti ad uso civile, e cioè alle unità immobiliari destinate, in tutto o in parte, ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi.

La legge altresì si applica sia nel settore privato che pubblico.

Progettazione degli impianti

La legge sancisce il concetto che la progettazione deve essere sempre eseguita e che tutta la documentazione relativa agli impianti rimanga in possesso del committente.

La legge prevede altresì che, al di sopra dei limiti indicati nell'art. 4 comma 1 del Regolamento dattuazione, il progetto sia redatto da professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze. In tale circostanza inoltre il progetto deve essere depositato in Comune, contestualmente ai progetto edilizio, o presso gli organi competenti ai rilascio di licenze di impianto o autorizzazione alla costruzione».

Il progetto deve essere elaborato in conformità all'art. 4, comma 2 dei Regolamento che dispone quanto segue:

I progetti debbano contenere gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione e dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misura di prevenzione e di sicurezza da adottare. Si considerano redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati in conformità alle indicazioni delle guide dell'Ente Italiano di Unificazione (UNI) e del CEI.

Qualora limpianto a base di progetto sia variato in corso dopera, il progetto deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti intercorse.

Le variazioni al progetto devono essere eseguite dal professionista, allorché trattasi di impianti per i quali il Regolamento ne prevede lobbligo; in tal caso va inoltre presentato ai Comune o presso gli organi competenti e linstallatore deve comunque farne riferimento nella dichiarazione di conformità.

Per quanto concerne ladeguamento» degli impianti devono essere rispettati i principi di progettazione obbligatoria con riferimento alla globalità dei lavori (comma 8, art. 5 del Regolamento).
 

Soggetti abilitati

L'installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti, può essere eseguita dalle imprese, singole o associate, iscritte nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane ed in possesso del certificato di riconoscimento rilasciato da apposite Commissioni a favore dell'impresa e al responsabile tecnico, quale attestato dei necessari requisiti tecnico-professionali.

Installazione impianti

I soggetti abilitati devono eseguire gli impianti a regola darte, utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola darte, rispettare il progetto, nonché gli elaborati redatti dal professionista per i progetti obbligatori, controllare gli impianti ai fini della sicurezza e funzionalità.

Gli impianti preesistenti devono comunque essere adeguati alla regola darte entro il 31 dicembre 1994, estesa successivamente al 31 dicembre 1998)

Dichiarazione di conformità

I soggetti abilitati devono, al termine dei lavori, rilasciare al committente una dichiarazione che attesti la rispondenza degli impianti alla regola d'arte.

Nel modello, predisposto in accordo con lEditore, riportato alla fine del capitolo, è indicata anche la figura del professionista che ha redatto il progetto e le eventuali varianti, nonché quella del verificatore» il quale deve fare una valutazione della frequenza e qualità della manutenzione, in accordo alla Norma CEI 64-8, Capitolo 34.

L'importanza della dichiarazione è stata evidenziata nel punto 1 .4 del Capitolo 1.

Responsabilità del committente o proprietario

Il committente o proprietario ha lobbligo di far redigere i progetti, allorché obbligatori, da professionisti e di affidare i lavori ai soggetti abilitati, richiedendone la dichiarazione di conformità. Deve altresì ottemperare ai vari adempimenti, che vanno dal deposito dei documenti in Comune o organi competenti, alla conservazione della documentazione amministrativa e tecnica per leventuale consegna agli aventi causa, in caso di trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo, ed alla persona che utilizza i locali.

Certificato di abitabilità e dl agibilità

il sindaco può rilasciare il relativo certificato solo dopo aver acquisito agli atti la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.

Soggetti accertatori

La legge affida al Comune, USL, VVF ed ISPESL il compito di accertare il rispetto di quanto disposto dalle norme. Gli enti possono avvalersi anche di liberi professionisti nell'ambito delle rispettive competenze.

La sicurezza degli impianti è strettamente legata al funzionamento delle istituzioni, e quindi all'alta sensibilità dei soggetti accertatori.

Normazione tecnica

La legge devolve all'UN (Ente Italiano di Unificazione) e CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) lattività di normazione tecnica e ne prevede altresì il relativo finanziamento.

Commissione ed elenchi professionali

La legge prevede sia le Commissioni che devono accertare i requisiti tecnico-professionali delle imprese, che una Commissione permanente con lincarico di collaborare ad indagini e studi sull'evoluzione tecnologica dei comparto. Per la scelta del professionista, da parte dei soggetti accertatori, la legge prevede altresì listituzione presso le Camere di commercio di appositi elenchi di professionisti comprendenti più sezioni secondo le rispettive competenze.

Gestione e manutenzione

Gli impianti devono essere adeguatamente gestiti e manutenuti in modo che permanga nel tempo il livello di sicurezza iniziale.

Il DL 2 marzo 1993, n. 48 reiterato con DL 28 aprile1993, n. 130 prevede altresì una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, in caso di mancato adeguamento degli impianti entro il 31 dicembre 1994 (1998), nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore dei condominio o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti.

Obblighi e sanzioni

Committenti, proprietari, progettisti, imprese installatrici, imprese o enti che si avvalgono di strutture interne, amministratori di condominio, soggetti incaricati della gestione degli impianti ed infine gli utenti hanno lobbligo di ottemperare alla legge. In caso di violazione delle norme di sicurezza, la legge prevede sanzioni amministrative da L. 100.000 a L. 10.000.000 nonché eventuali sospensioni per le imprese e provvedimenti disciplinari per i professionisti.


LA NORMATIVA CEI

Generalità


Il Comitato Elettrotecnico Italiano provvede a definire le norme tecniche che sono alla base della sicurezza» e che devono essere quindi adottate alfine di ottemperare a quanto disposto dalle leggi vigenti, considerato che le Norme CEI si avvalgono della presunzione di conformità alla regola d'arte.

Le prescrizioni dettate dalle Norme CEI riguardano i progettisti, i costruttori dei componenti, gli installatori, i verificatori ed infine gli utenti.

La normativa CEI intesa come insieme di norme, che più direttamente interessa gli impianti elettrici, ausiliari e telefonici per l'edilizia residenziale a carattere abitativo.

La norma che riveste una particolare importanza è la CEI 64-8, Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V c.a., della quale a fine ottobre 1992 è venuta alla luce la 3° edizione.

Detta edizione è in vigore dal 10 marzo 1993 e deve quindi essere applicata dell'adeguamento degli impianti preesistenti.
 

La nuova Norma CEI 64-8

La nuova edizione presenta un certo sviluppo dei contenuti tecnici ed una struttura editoriale completamente diversa dalle precedenti edizioni.

La Norma risulta suddivisa nelle seguenti 7 parti:

1 - Oggetto, scopo e principi fondamentali
2 - Definizioni
3 - Caratteristiche generali
4 - Prescrizioni per la sicurezza
5 - Scelta ed installazione dei componenti elettrici
6 - Verifiche
7 - Ambienti ed applicazioni particolari.

A ciascuna parte corrisponde un fascicolo (1916 1922) che deve essere utilizzato congiuntamente agli altri 6 fascicoli.

La nuova edizione sostituisce le precedenti, le relative sei varianti e congloba le Norme CEI 64-9 e 64-10.

È previsto altresì che in un prossimo futuro nella Parte 7 confluiscano anche le 64-4 e 64-7.

A tItolo indicativo si riporta sommariamente quanto previsto nella Parte 1 della nuova Norma, che indica la strada da percorrere nella fase di nascita» dell'impianto:


PARTE 1 - Oggetto, scopo e principi fondamentali

Finalità

Gli impianti elettrici non solo devono essere adatti alluso previsto ma devono assicurare la debita protezione delle persone e dei beni

I principi fondamentali per il raggiungimento del fine preposto, sono Indicati nel Capitolo 13 della Norma CEI 64-8, che possono così esemplificarsi:

Prescrizioni per la sicurezza

Le prescrizioni tendono ad assicurare la sicurezza delle persone e dei beni contro i pericoli ed i danni che possono derivare da un impianto elettrico usato (1)con ragionevole attenzione e nei limiti dimensionali di progetto.

I pericoli che possono derivare dall'utilizzo degli impianti elettrici sono:

Allo scopa di prevenire i suddetti pericoli, devono essere adottate le seguenti protezioni:

-- contro i contatti diretti;
-- contro i contatti indiretti;
-- contro gli effetti termici;
-- contro le sovracorrenti
-- contro le correnti di guasto;
-- contro le sovratensione;
-- contro gli abbassamenti di tensione nonché devono essere previsti i necessari arresti d'emergenza.
 

Progettazione dell'impianto elettrico

Gli impianti elettrici devono essere progettati in modo da assicurare:

-- la protezione delle persone e dei beni, ed in tal senso occorre adottare le protezioni» necessarie e già elencate nelle prescrizioni per la sicurezza;
-- il corretto funzionamento dell'impianto elettrico per luso previsto. (E' opportuno osservare che limpianto deve essere progettato tenendo presenti i carichi elettrici iniziali, nonché in accordo con il Committente, quelli presunti in relazione alla vita dell'impianto).

Nella fase iniziale del progetto occorre raccogliere le seguenti informazioni:

-- caratteristiche dell'alimentazione;
-- natura dei carichi;
-- alimentazione dei servizi di sicurezza o di riserva;
-- condizioni ambientali.

In modo da poter procedere nella scelta di:

-- tipo delle condutture e sezione dei conduttori;
-- dispositivi di protezione;
-- dispositivi di comando di emergenza;
-- dispositivi di sezionamento;
-- modalità di indipendenza dell'impianto elettrico;
-- accessibilità dei componenti elettrici.
 

Scelta dei componenti elettrici

Tutti i componenti elettrici devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle Norme CEI che sono loro applicabili.

La scelta deve essere fatta tenendo conto di:

-- caratteristiche adatte all'impianto, quali:
        tensione, corrente, frequenza, potenza, condizioni di installazione;
-- prevenzione di effetti dannosi, quali:
        fattore di potenza, correnti di spunto, carichi asimmetrici, armoniche. (I componenti elettrici devono essere dotati di      marchio di qualità o certificati secondo le disposizioni vigenti).
 

Realizzazione degli impianti

Linstallazione deve essere eseguita secondo la buona tecnica da personale adeguato alla tipologia degli impianti, addestrato e dotato delle necessarie attrezzature.

Le caratteristiche dei componenti elettrici non devono essere compromesso durante lesecuzione dei lavori.

I conduttori devono essere identificati in accordo con la Norma CEI i 6-4: le connessioni devono presentare un alto grado di affidabilità.

I componenti elettrici devono essere installati tenendo conto delle previste condizioni di raffreddamento; qualora la temperatura di parti accessibili può provocare danni alle persone, devono essere predisposte opportune protezioni che ne impediscano il contatto accidentale.

I componenti elettrici che possono dar luogo a sovratemperature o produzione di archi elettrici devono essere adeguatamente protetti onde evitare il rischio di incendio ed ustioni.

Verifiche

Tutti gli impianti devono essere controllati ai tini della sicurezza e della funzionalità, prima della loro messa in servizio e della relativa consegna al committente.

Gli impianti devono altresì essere verificati in occasione di ogni modifica importante in modo da assicurarsi che siano conformi alle norme.

Gestione e manutenzione

La norma prevede che l'utente utilizzi gli impianti con ragionevole attenzione e nei limiti dimensionali dl progetto.

Il Capitolo 34 indica altresì le Condizioni per la manutenzione che devono essere tenute presenti nell'applicare le prescrizioni delle parti da 4 a 6 della Norma.



Aspetti giuridici

Il mancato rispetto delle norme e leggi vigenti in materia di sicurezza determina una responsabilità e cioè la violazione di un dovere giuridico.

Le Leggi n. 186/1968 e n. 46/1990 sono leggi di diritto pubblico che mirano a tutelare un diritto assoluto, sancito dall'art. 32 della Costituzione, è il diritto alla salute..

In tale ottica le iniziative da adottare sintendono di tipo preventivo» e gli eventuali reati vengono puniti per colpa», allorché venga accertata la negligenza, limperizia, limprudenza o comunque linosservanza di leggi, di regolamenti, ordini o discipline in essere.

Se quindi gli impianti non vengono adeguati preventivamente» alla regola darte sussiste lipotesi di colpa e quindi, in caso di infortunio mortale, trattasi di un delitto colposo.

Nell'ambito degli impianti elettrici ed elettronici in genere, la Legge n. 186/1968 ha indicato il livello di sicurezza da adottare e la legge dice che non impedire un evento che si ha lobbligo di impedire equivale a cagionarlo» (art. 40 c.p.).

In altre parole i reati colposi non si commettono ma si impediscono e quindi non impedire un infortunio elettrico equivale a cagionare l'infortunio.

È opportuno altresì sottolineare un aspetto importante della Legge n. 46/90, la quale non solo impone la regola darte quale condizione di base per la realizzazione degli impianti ma dispone che venga eseguita anche la relativa manutenzione in modo che gli impianti presentino nel tempo il grado di sicurezza iniziale. Poiché inoltre limpianto nasce con dei limiti progettuali ben precisi, in base alle normative vigenti, coloro che utilizzano i locali, sono altresì responsabili della relativa gestione.
 

Quindi i problemi, in effetti, ai fini preventivi della sicurezza, sono:
 


Appare chiaro quindi che gli impianti devono essere conformi alla regola darte e non vanno manomessi, devono essere gestiti, manutenuti e verificati in modo tale che con il tempo non si alteri il livello di sicurezza previsto dalle norme e ciò al fine di impedire l'evento.

In caso di infortunio dovuto ad un difetto dell'impianto elettrico, allorché la causa venga ricondotta ad un difetto dell'impianto, ai finì della colpa» vengono esaminate le condotte di tutti coloro che hanno concorso al difetto.

L'evento costituente il reato viene addebitato a chiunque abbia lobbligo giuridico di impedirlo

Le leggi vigenti nel settore della sicurezza, sono tali che per lindividuazione del soggetto o dei soggetti che erano tenuti alla relativa osservanza, il giudice si basi solo sull'evento, senza dover ricorrere a qualsiasi indagine sulla prevedibilità e prevedibilità.

È basilare comunque impedire che l'infortunio accada e, in tal senso, ciascuno per la parte di propria competenza, deve adoperarsi con tutti i mezzi onde evitare levento e quindi la colpa o un concorso di colpa.

1. la dizione esposta, diversa da quella indicata nell'art. 131.1. dalla norma, è conforme allo realtà in quanto coinvolge da un lato I progettisti e gli installatori. e dall'altro lutente, che deve utilizzare gli impianti in modo adeguato, e rnanutenerli al livello di sicurezza iniziale.