La normativa introdotta con il D. Lgs. N. 626 deI 19.9.1994 da attuazione, come noto, ad una serie di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

(Fonte: la rivista dell'Unae)



* La normativa impone una serie determinata di obblighi anche in capo a soggetti non operanti all'interno dell'azienda o unità produttiva, ma la cui attività potrebbe rilevare ai fini della sicurezza dei lavoratori. Mi riferisco, in particolare. al terzo comma dell'art. 6 del citato decreto che stabilisce che "gli installatori e montatori di impianti. macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza". richiamando, quindi. complessivamente tutta la normativa in materia di sicurezza nella installazione e manutenzione degli impianti. settore questo particolarmente importante perché direttamente connesso all'incolumità della persona. Nell'ambito della normativa richiamata, e sotto il profilo che qui interessa, fondamentale ed innovativa funzione svolge la legge n. 46 del 5.3.1990. Fino alla sua entrata in vigore, i principi della legislazione statale in materia di sicurezza di impianti elettrici erano riassumibili in due punti essenziali:

Questo sistema fu in realtà introdotto a completamento di quanto già previsto, per i soli luoghi di lavoro, dal DPR. 457/55 ed ha avuto l'indiscusso effetto di consentire l'ingresso nel sistema giuridico di un flusso ininterrotto di norme tecniche per di più elevate ad un rango normativo prevalente rispetto ai precetti introdotti dallo stesso D.P.R. 547/55.

A ben vedere lobbligo di esecuzione a regola darte era gia' presente nelle norme di diritto comune:

è indubbio infatti che chi si impegna ad eseguire un impianto elettrico è tenuto ad adempiere la propria obbligazione non solo usando lordinaria diligenza di cui all'art. 1176 cc.. stille obbligazioni in generale, ma deve eseguire lopera secondo le prescrizioni stabilite dal contratto e. comunque. a regola d'arte. come testualmente gli impone l'art. 2224 cc. in tema di contratto d'opera. o come recita L'art. 1662 in materia di contratto di appalto; fattispecie tipiche queste in cui generalmente si colloca il rapporto i intercorrente tra il com mittente e l'installatore. Peraltro, al di là degli indubbi benefici derivanti dal laver introdotto una disciplina specifica in tema di sicurezza degli i impianti, molte erano le lacune ravvisabili nel sistema. sommariamente individuabili nell'assoluta mancanza di previsioni relativamente ai soggetti chiamati ad operare "a regola darte", all'attività dei professionisti del settore (ad es. obbligo di redigere i progetti per impianti più complessi). ad eventuali criteri ed organi per un controllo finalizzato a garantire in concreto il rispetto di quanto imposto da norme legislative e regolamentari in materia di sicurezza degli impianti ed infine relativamente alla necessità di documentare la paternità dei lavori di installazione e manutenzione per poter. conseguentemente, attribuire a soggetti determinati le relative responsabilità.

Mi sembra superfluo ricordare che molte delle menzionate lacune hanno trovato esauriente disciplina con lemanazione della L. 46/90, che. unitamente ai successivi interventi normativi. ha dato alla materia della sicurezza degli impianti. nella loro fase di progettazione, installazione. trasformazione ed ampliamento, un assetto tendenzialmente completo.

Di questa normativa. complessivamente considerata. approfondirò solo alcuni aspetti. strettamente connessi al profilo, che qui interessa, dei rapporti tra la disciplina in materia di sicurezza, introdotta dal decreto 626/94, che si sostanzia. come nolo, in una serie di obblighi specifici a carico di determinati soggetti, ed in particolare del datore di lavoro e la figura dell'installatore elettrico.

"Dal decreto 626 emerge lincidenza della nozione di impianto e conseguentemente della sua corretta installazione e manutenzione"

Dati normativi introdotti dal decreto 626 da prendere in esame, oltre al già richiamato art. 6, sono l'art. 3. e. 1. lett. (r, che, in tema di misure generali di tutela. richiama i compiti di valutazione ed eliminazione dei rischi negli ambienti di lavoro, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico ed, in particolare. la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature. macchine ed impianti. obbligo. quest'ultimo, ribadirlo, ed esteso alla normale pulitura. dall'art. 32. c. 1. lettere (b e (c, l'art. 34 che definisce, alla lettera (a. lattrezzatura di lavoro come qualsiasi macchina. apparecchio. utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro, ed alla lettera (e la zona pericolosa come qualsiasi "zona.... in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.".

Con i conseguenti obblighi del datore di lavoro in materia. tra l'altro. di installazione e manutenzione (ari. 35. c.4. lettere (a e (c) nonché di conformità delle attrezzature medesime alle disposizioni legislative e regolamentari (art. 36). Emerge in maniera evidente l'incidenza. sotto vari profili. della nozione di impianto e conseguentemente della sua corretta installazione e manutenzione. Dato giurisprudenziale che mi sembra importante richiamare in questa analisi relativa ai diversi obblighi del datore di lavoro e dell'installatore di impianti elettrici ed al loro combinarsi al fine di garantire e tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, è costituito da alcune decisioni della Corte di Cassazione (vedi per tutte Cass.. Sez . U . penali sent. n.01003 del 30.1.1991) che hanno, dopo alcune incertezze peraltro risalenti nel tempo, affermato la tesi che lutilizzazione della macchina o dell'impianto non conforme alla normativa antinfortunistica da parte dell' imprenditore che li ha messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza "non fa venire meno il rapporto di causalità tra linfortunio e la condotta di chi ha... realizzato limpianto". Alla luce di quanto sopra, risulta evidente la delicatezza e limportanza di un esatto adempimento dei rispettivi obblighi da parte dei soggetti indicati. In particolare il datore di lavoro dovrà:

E bene evidenziare che i menzionati obblighi non rilevano tutti allo stesso modo sul piano giuridico. infatti, la legge 46/90 prevede una sanzione di carattere amministrativo a carico dei committenti solo nel caso di violazione dell'obbligo di affidamento dei lavori di installazione. trasformazione. ampliamento e manutenzione ad imprese abilitate.

Ben diversa è la situazione per la violazione degli obblighi imposti dal citato decreto 626. configurata come vero e proprio reato contravvenzionale penalmente sanzionato. Peraltro gli effetti dell'inasprimento delle pene, determinato dall'entrata in vigore del decreto in esame, che alternativamente alla pena pecuniaria dell'ammenda. irrogata in via pressoché esclusiva nel precedente sistema sanzionatorio. prevede per un numero rilevante di fattispecie contravvenzionali contemplate anche la pena dell'arresto, sono stati ampiamente limitati dall'introduzione, disposta al capo II del D. Lgs. n.758 del 1994, di una specifica causa di estinzione dei reati.

In questa analisi comparata della disciplina introdotta dalla L. 46/90. e successivi interventi legislativi e normativi e della disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. mi sembra importante ricordare che i lavori, da affidare in appalto o con contratto dopera, aventi ad oggetto limpianto elettrico esistente in un'impresa o unità produttiva, rientrano anche nell'ambito di applicazione dell'articolo 7 del decreto 626/94. che individua tre tipologie di rischi da prevenire. In particolare i rischi dell'ambiente lavorativo, quelli propri dell'attività appaltata (o affidata con contratto dopera), quelli dovuti all'interferenza tra i lavori di diverse imprese eventualmente coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

"L 'articolo 7 del decreto 626/94 individua tre tipologie di rischi quelli dell'ambiente lavorativo, quelli propri dell'attività appaltata, quelli dovuti all'interferenza tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell 'esecuzione dell'opera"

In queste ipotesi, lopera di prevenzione che deve essere svolta dal datore di lavoro committente si basa sull'obbligo di informazione circa i rischi strutturali dell'ambiente di lavoro e circa i rischi eventualmente derivanti dell'interferenza tra attività commissionata e ambiente di lavoro, a fronte di tale obbligo sussiste il diritto dell'installatore, della impresa installatrice, a ricevere dette informazioni, mentre prevenzione in ordine ai rischi propri della loro attività rimane completamente a loro carico. Lopera di prevenzione si completa infine con la previsione di un'attività di cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione ed un'attività di coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi.

Per quanto riguarda gli obblighi posti a carico degli installatori. fondamentale è quello di eseguire limpianto a regola darte, con materiali costruiti a regola d'arte. La legge 46/90 precisa. utilizzando, come evidenziato, un meccanismo noto, che i materiali e componenti realizzati in conformità alle nuove tecniche CEI e UNI si considerino realizzati a regola d'arte. Limpianto realizzato in conformità alle norme tecniche CEI e UNI (considera realizzato a regola darte (si ricordi anche la L. 186/68). La legge in esame rinvia, comunque, a tutta la normativa tecnica vigente in materia, dando la possibilità agli operatori di seguire criteri diversi ed utilizzare materiali e componenti diversi. Di ciò si dovrà, ovviamente, fare menzione nella dichiarazione di conformità, rendendo conto comunque delle norme d buona tecnica adottate.

Al termine dei lavori, siano essi di installazione, trasformazione, ampliamento o manutenzione straordinaria, linstallatore è tenuto a rilasciare la dichiarazione di conformità, redatta secondo il modello predisposto col D.M. 20.2.1992. unitamente agli allegati prescritti.

In particolare la dichiarazione deve essere sottoscritta da titolare dell'impresa (nel caso di società titolare è il legale rappresentante), nonché dal responsabile tecnico, e mi sembra importante evidenziare che con la sottoscrizione della dichiarazione di conformità limprenditore attesta la paternità dell'opera, aspetto questo importantissimo ove sì considerino le conseguenze in materia di responsabilità civile penale ed amministrativa, su cui mi soffermerò brevemente.

Per quanto riguarda la responsabilità civile l'art.1218 c.c stabilisce che "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del dannose non prova che linadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".

Rilevano, con riferimento al profilo che in questa sede interessa, tutte le ipotesi in cui, in esecuzione di un contratto (dopera o dappalto) fra committente e soggetti che effettuano attività di installazione, adeguamento, ampliamento manutenzione di un impianto elettrico, non siano rispettate le regole contrattuali in questo caso integrate dai precetti imperativi della legislazione in materia di sicurezza degli impianti.

La responsabilità civile può anche non essere collegata ad un inadempimento contrattuale, ma derivare, ai sensi d quanto disposto dall'art. 2043 c.c.. dall'aver cagionato ad altri danno ingiusto col proprio comportamento doloso o colposo (e cioè intenzionale o derivante da imprudenze imperizia. negligenza o dal mancato rispetto di leggi, regolamenti. ordini o discipline).

E peraltro possibile che da un medesimo comportamento possano derivare responsabilità rilevanti sotto i diversi profili richiamati (es. il mancato rispetto delle norme UNI o CEI o comunque della regola darte nell'installazione di un impianto- all'interno di un edificio destinato ad ufficio determina la responsabilità contrattuale dell'installatore per non avere bene e fedelmente eseguito il contratto e potrà comportare la responsabilità extra contrattuale del medesimo nell'ipotesi in cui. ad esempio. la cattiva installazione produca un danno a macchinari o apparecchiature di soggetti terzi) o anche rilevanti sul piano penale.

"Le violazioni penalmente sanzionate dal decreto 626/94 sono indicate all 'art. 91, e. 2, che punisce con larresto o con lammenda le contravvenzioni commesse da progettisti i ed installatori"

Sotto questo profilo e, considerato che reato può essere solo un fatto previsto come tale dalla legge, è bene evidenziare che la violazione- delle norme contenute nella 46/90 non è di per sé sanzionata penalmente, come vedremo infatti sono previste solo sanzioni di carattere amministrativo.

Tuttavia si potrebbero verificare eventi che la legge considera reati e che derivino da un comportamento doloso o colposo sotto il profilo del mancato rispetto della normativa tecnica più volte richiamata.

Mi riferisco ad esempio alla possibilità che in tali casi si verifichino infortuni sul lavoro che determino la morte o producano lesioni a lavoratori. Richiamo qui quanto già precisato sulla possibilità che in tali casi si aggiunga alla responsabilità dell'installatore la responsabilità del datore di lavoro.

A queste ipotesi penalmente sanzionate. collegate alla commissione dei cosiddetti "reati di danno" vanno aggiunte. sempre sotto il profilo che nel nostro esame rileva, le violazioni penalmente sanzionate dal decreto 626/94 che. all'art.91 e. 2, punisce con larresto o con lammenda le contravvenzioni commesse da progettisti ed installatori e sappiamo che l'art.6, c. 3. del medesimo decreto impone loro di attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici.

E bene chiarire che esiste, qui. una commistione di responsabilità a carico degli installatori poiché il mancato rispetto delle disposizioni legislative e regolatori vigenti comporta, ai sensi dell' art 16 della L. 46/90. lapplicazione di sanzioni amministrative secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione e comporta, altresì, lapplicazione delle sanzioni penale sopra richiamate, previste dal decreto 626/94 ove l imputato si trovi in un luogo di lavoro, o costituisca, secondo lampia definizione ricordata un'attrezzatura di lavoro.

Forse, alla fine di questa esposizione, è opportuno precisare che il sistema illustrato delle responsabilità non si traduce comunque in un assoggettamento "a vita" alle relative conseguenze, valgono infatti le norme vigenti in materia di prescrizione degli illeciti. *